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Estensione del “reverse charge” – Primi orientamenti ANCE

Dal 1° gennaio 2015 estensione del meccanismo dell’inversione contabile, ai fini IVA,a fattispecie diverse dai subappalti edili, ivi comprese le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese nei confronti di soggetti IVA.

Questa una delle recenti misure fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015 che estende il “reverse charge”, già utilizzato nel subappalto edile, anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relativi ad edifici (rese in appalto e in subappalto).

In sostanza, con tale modifica, viene prevista l’applicazione di tale meccanismo per determinate attività, indipendentemente:

  • dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente (fermo restando che deve trattarsi di due soggetti IVA, il prestatore può essere anche un soggetto diverso da impresa edile);
  • dall’esistenza di un contratto di subappalto.

In via generale, si ritiene che la disposizione interessi i servizi relativi ai soli edifici e non, più in generale, a tutti i beni immobili.

Inoltre l’estensione del meccanismo del reverse charge riguarda solo marginalmente le imprese di costruzione, che generalmente operano con contratti più complessi (costruzione complessiva, o ristrutturazione, di edifici o opere) e non con specifici contratti di completamento dell’intervento, o di mera installazione di impianti. Al contrario, la norma produce effetti diretti sulle imprese artigiane, che operano con specifici contratti, quali, ad esempio, quelli di intonacatura o tinteggiatura.

In attesa di puntuali chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che le prestazioni interessate dalla nuova disposizione siano quelle riconducibili ai seguenti codici ATECO:

Pulizia

  • 43.39 – Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
  • 43.99.01 – Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
  • 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici
  • 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Demolizione

  • 43.11.00 – Demolizione

Pulizia

  • 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
  • 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
  • 43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
  • 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

Completamento

  • 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura
  • 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate, infissi, arredi, pareti mobili e simili
  • 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri
  • 43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri
  • 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
  • 43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

L’applicazione del reverse charge sembrerebbe potersi escludere per le seguenti attività:

  • 43.12 – preparazione del cantiere;
  • 43.13 – trivellazione e perforazione;
  • 43.91 – realizzazione di coperture;
  • 43.99 – noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

In concreto, come avviene per i subappalti di lavori edili, il meccanismo del reverse charge implica che:

  • il prestatore emette fattura senza applicazione dell’IVA, indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta;
  • il committente (soggetto IVA) integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

Anche in tal caso, l’operatività di tale sistema determina un incremento del credito IVA in capo al prestatore, che può chiederlo a rimborso o recuperarlo attraverso la compensazione (anche infrannuale) con altre imposte o contributi da versare con F24.

Per maggiori informazioni contattare la propria Associazione di appartenenza.

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