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FAQ Ministero del lavoro – Proroga contratti a tempo determinato per Covid-19

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni (cfr.: contratti a termine prorogati per il periodo di sospensione emergenza Covid-19) per segnalare che il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla proroga prevista per i contratti a termine e per i contratti di apprendistato (non per quelli professionalizzanti) da una norma della legge di conversione del decreto rilancio.

Il dicastero chiarisce che la disposizione per cui il termine dei contratti a termine (ivi inclusi quelli stagionali), anche in somministrazione (ossia il rapporto di lavoro tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore), e dei contratti di apprendistato (quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione) è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato (in corso al 19 luglio 2020) che non siano a tempo indeterminato, al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per circostanze non imputabili al lavoratore.

Viene precisato che nel “periodo di sospensione” sono compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).

Il datore di lavoro, in ogni caso, è tenuto, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, ad effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede della sede Territoriale di riferimento.

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