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Ammortizzatori COVID – Per i termini scaduti possibile presentare domanda entro giugno 2021

L’INPS, con recente messaggio, fornisce le istruzioni sul differimento dei termini di decadenza in materia di integrazioni salariali introdotto da un articolo della legge di  conversione del decreto legge sostegni.

Il differimento si riferisce alla omissione delle trasmissioni delle istanze di integrazioni salariali nei periodi scaduti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. I nuovi termini di trasmissione si spostano al 30 giugno 2021.

Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Conseguentemente le domande interessate alla proroga sono solo quelle che riguardano gli eventi di sospensione o riduzione iniziati nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021. La sanatoria riguarda anche i termini per l’invio dei dati utili al pagamento diretto da parte dell’Inps delle integrazioni salariali (Sr41/Sr43): si tratta delle trasmissioni inerenti agli eventi di sospensione o riduzione conclusi a dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 ovvero quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1°marzo 2021.

Dovranno inviare domanda di accesso ai trattamenti (cigo, cigd e Aso) entro il 30 giugno 2021 solo i datori di lavoro che hanno completamento omesso la trasmissione delle istanze e quelli destinatari di un precedente accoglimento parziale delle domande per una sola parte del periodo richiesto (quello non decaduto). In quest’ultimo caso le istanze da trasmettere sono solo quelle riferiti ai periodi decaduti per i quali opera oggi il differimento previsto dalla norma. Nessun adempimento, invece, per chi si è visto respingere l’istanza per decadenza dell’intero periodo oggetto della richiesta ed in tale ipotesi saranno direttamente le sedi dell’Inps a contattare le aziende per l’istruttoria e successiva definizione delle domande. Soluzione analoga per gli Sr41/sr43.

Per eventuali chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle sedi Territoriali di Confindustria di appartenenza.

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