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Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: applicazione delle sanzioni rinviata al 1° gennaio 2022

L’art. 11-sexiesdecies del D.L. 52/2021 (Decreto Riaperture) ha stabilito che per l’anno 2021 il termine per adempiere all’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017 è stato prorogato al 1° gennaio 2022.

Ricordiamo che l’art. 1, comma 125-bis Legge 04.08.2017, n. 124 prevede che i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 C.C., hanno l’obbligo di pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Stando al tenore letterale della norma in questione, fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per le erogazioni relative al 2020 nei termini previsti (30 giugno 2021 per associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali; termine di approvazione del bilancio per le imprese).

Pertanto, eventuali sanzioni per inadempimenti o adempimenti tardivi potranno essere applicate solo a partire dal 1° gennaio 2022.

Per maggiori informazioni contattare la territoriale di riferimento.

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