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Legge di bilancio 2023: le novità in materia di lavoro

La legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) contiene numerosi interventi in materia di lavoro. Si riporta, di seguito, una sintesi dei principali provvedimenti previsti.

1) SGRAVI E RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate per l’intero anno 2023, i datori di lavoro avranno diritto all’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a euro 8.000,00 l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati del Mezzogiorno).

La misura è analoga a quella vigente per gli anni 2021 e 2022.

La disposizione è subordinata, come in precedenza, all’autorizzazione della Commissione europea

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Viene riconosciuto anche per l’anno 2023 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL) e nel limite di importo € 8.000,00 annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Si ricorda che la misura è già vigente e prevede una riduzione contributiva del 50% di carattere strutturale.

Per poter fruire della riduzione pari al 100% dei contributi, come in precedenza, si dovrà attendere l’autorizzazione della Commissione europea.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi i contratti di lavoro domestico) percettori del reddito di cittadinanza verrà riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e l’aliquota delle prestazioni pensionistiche).

L’esonero compete anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/ 2023.

Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di euro 8.000,00 su base annua.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi i contratti di lavoro domestico) percettori del reddito di cittadinanza verrà riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e l’aliquota delle prestazioni pensionistiche).

L’esonero compete anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/ 2023.

Il beneficio è riconosciuto per un massimo di 12 mesi e nel limite massimo di euro 8.000,00 su base annua.

La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

DECONTRIBUZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Si proroga, per l’anno 2023, il beneficio relativo all’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui alla L.160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

La misura si riferisce alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 01/01/2023 ed il 31/12/ 2023 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI

La normativa prevede una ulteriore riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori (in continuità con le precedenti riduzioni già applicate nel 2022).

Nello specifico, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 si prevede un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati (esclusi lavoratori domestici), pari al:

  • 2% per chi percepisca una retribuzione imponibile mensile non superiore mensile ad euro 2.692,00;
  • 3% per chi percepisca una retribuzione imponibile mensile non superiore mensile ad euro 1.923,00.

La retribuzione è parametrata su base mensile per 13 mensilità ed i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di 13ma per la competenza del mese di dicembre.

INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Vengono stanziati euro 60 milioni per il 2023, euro 6 milioni per il 2024 ed euro 8 milioni per il 2025 per l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

2) SMART WORKING LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro dovrà assicurare ai lavoratori fragili (ossia coloro che siano affetti da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi), sino al 31/03/2023, la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, col mantenimento delle retribuzioni in atto, rientrante nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati.

3) REDDITO DI CITTADINANZA

Dal 01/012023 al 31/12/2023 la durata del reddito di cittadinanza viene fissata in 7 mensilità.

Tale riduzione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

I beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, sono tenuti all’iscrizione ed alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo, per come sarà definito da apposito protocollo stipulato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del Lavoro.

I beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Si prevede, inoltre, che

  • la componente del reddito di cittadinanza riferita al canone annuo di locazione sia erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione;
  • il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
  • i Comuni nell’ambito dei progetti utili alla collettività impieghino tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale;
  • la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

4) VOUCHER LAVORO

Si prevede una nuova modifica alla normativa in materia di voucher lavoro. Nello specifico:

  • viene aumentato ad euro 10.000,00 (da euro 5.000,00) il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (datore di lavoro) per prestazioni occasionali con riferimento alla totalità dei prestatori. Si conferma il limite di euro 5.000,00 per il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso sempre dell’anno civile;
  • viene ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale per i ai datori di lavoro che abbiano un massimo di 10 dipendenti subordinati a tempo indeterminato (invece dei 5 previsti in precedenza);
  • si precisa che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

5) PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA

Per il settore agricolo si introduce una disciplina sperimentale per il biennio 2023-2024 che prevede:

  • la possibilità di utilizzo di pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (con esclusione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;
  • una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. In caso di superamento del limite di 45 il rapporto occasionale si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Vengono introdotti una serie di obblighi per il datore di lavoro relativi all’acquisizione di una autocertificazione del lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva ed alla preventiva comunicazione al competente Centro per l’impiego.

Il rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è escluso per i datori di lavoro agricoli che non rispettino i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso per prestazioni occasionali in agricoltura è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con i trattamenti pensionistici.

6) MISURE PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ALLE FAMIGLIE

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Dal 01/01/ 2023:

  • si innalza ad euro 150,00 (invece di euro 100,00) mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
  • la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno ovvero di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l’ISEE inferiore o pari a 40.000 euro per i nuclei con almeno 3 figli;
  • vengono rese permanente le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità;
  • viene estesa in via permanente la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.
  • viene confermato l’incremento di euro 120,00 al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità con valore dell’ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro e laddove sia stato effettivamente percepito, nell’anno 2021, l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa alla madre o al padre viene previsto con una retribuzione pari all’80% (anziché al 30%) per un ulteriore mese.

7) DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA

QUOTA 103

Per l’anno 2023 potrà accedere al trattamento pensionistico anticipato per chi compirà, entro il 31/12/2023, almeno 62 anni di età ed avrà un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non dovrà essere superiore a 5 volte il trattamento minimo.

I lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, decidessero di rimanere in servizio potranno richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico dipendente della contribuzione alla gestione pensionistica, sulla base delle modalità attuative che saranno definite con apposito decreto interministeriale.

APE SOCIALE

Viene prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale e confermata la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti (che svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 anni negli ultimi 7), di accedere alla misura se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Tale parametro si riduce a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

OPZIONE DONNA

Si conferma per l’anno 2023 la misura Opzione donna seppur con requisiti più stringenti rispetto a quelli in vigore in precedenza.

Potranno, infatti, accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31/12/2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy;
  • abbiano una accertata riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%.

8) INDENNITÀ E DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Vengono stanziate nuove risorse per il rifinanziamento per l’anno 2023 di:

  • trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale;
  • indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
  • misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;
  • trattamenti straordinari di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessino l’attività produttiva.

Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni supporto e necessità.

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