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Titolare effettivo: entro il giorno 11 dicembre 2023 la comunicazione al registro imprese

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 del decreto del 29 settembre 2023 del ;Ministero delle Imprese e del Made in Italy, diventa operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio.

Dalla data di pubblicazione in G.U., il 9 ottobre scorso, decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare la comunicazione e, di conseguenza, l’adempimento va completato entro l’11 dicembre 2023. I soggetti costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (dal 9 ottobre in poi) provvederanno alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Il registro dei titolari effettivi è una misura finalizzata a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Secondo la normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007) per Titolare Effettivo si intende la persona fisica (una o più) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Il nuovo adempimento si sostanzia nella compilazione dell’apposito modulo digitale “TE” attraverso la piattaforma DIRE. Una volta apposta la Firma Digitale si procede all’invio telematico all’ufficio del registro della Camera di commercio territorialmente competente.

I soggetti obbligati all’individuazione e comunicazione della titolarità effettiva sono:

  • gli amministratori/liquidatori delle imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Cooperative, eccetera)
  • il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione in caso di persone giuridiche private (fondazioni e associazioni riconosciute)
  • il fiduciario in caso di trust o istituti giuridici affini.

Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000. I terzi possono solo provvedere alla spedizione telematica del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato.

La comunicazione del titolare effettivo non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce; l’unica eccezione è prevista per le imprese dotate di personalità giuridica, che possono inviarla contestualmente al deposito del bilancio di esercizio.

Quali dati si comunicano

Ai sensi dell’art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

1) l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione dell’ente;

2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

3) l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

2) la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;

e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

E’, inoltre, previsto il costante aggiornamento delle informazioni e dei dati contenuti nel registro. Eventuali variazioni vanno comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla modifica, inoltre, indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni, le informazioni vanno confermate annualmente (entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione/conferma).

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati la Camera di commercio territorialmente competente provvede all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile (da 103 a 1.032 euro).

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione territoriale di riferimento.

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