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ZES unica del Mezzogiorno – Firmato il decreto attuativo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto attuativo della ZES UNICA per il Mezzogiorno, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Il portale sarà aperto dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (un successivo provvedimento delle Entrate definirà il modello di comunicazione).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e Abruzzo), indipendentemente da forma giuridica e regime contabile, già operative o che si insediano nella Zes unica.

L’agevolazione non si applica: ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6) del decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

L’agevolazione per investimenti sotto i 50 mln di euro il credito d’imposta può arrivare fino al 60%.

Sono ammissibili le spese effettuate dal 1° gennaio al 15 novembre 2024.

Sono agevolati l’acquisto o il leasing di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture nuove.

E’ ammesso anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali, ma solo entro il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno, il “bonus” viene rideterminato al ribasso escludendo questo costo. E lo stesso vale se, nei primi cinque anni, il bene viene dismesso, ceduto a terzi.

Tra gli adempimenti a carico delle imprese, oltre alla comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate, è prevista anche una certificazione obbligatoria, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta ZES non è cumulabile con quello della Transizione 5.0; mentre la cumulabilità è consentita con incentivi che non sono Aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi beni.

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