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Credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”

Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” può essere utilizzato in parte in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’acquisto della nuova abitazione, ed in parte in diminuzione dall’IRPEF, ovvero in compensazione con altre imposte.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate in una recente Circolare in risposta a quesiti formulati dal Coordinamento nazionale del CAF e da altri operatori del settore in materia di applicabilità dell’IRPEF.

Il credito d’imposta spettante è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA versata all’atto del primo acquisto agevolato e non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA corrisposta per il secondo acquisto.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia utilizzato solo in parte in diminuzione dall’imposta di registro versata per il riacquisto della “prima casa”, il bonus residuo può essere fruito, alternativamente:

  • in diminuzione dall’IRPEF;
  • in compensazione con altre imposte e contributi dovuti.

Diversamente, il credito d’imposta residuo non potrà essere utilizzato in riduzione dalle imposte di registro ed ipo-catastali, o dall’imposta sulle successioni e donazioni relative agli atti effettuati dopo la data di acquisizione del credito.

Infatti tale modalità di utilizzo del credito d’imposta è consentita unicamente “per l’intero importo” dello stesso, come previsto espressamente dalla normativa.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi.

Per ogni approfondimento in merito e per richiedere uno schematico esempio di modalità di utilizzo del credito è possibile rivolgersi presso gli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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