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Detrazione IRPEF per recupero edilizio e “bonus mobili” – La C.M. 17/E/2015

E’ possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a 96.000 euro, per l’esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio, e che vengano eseguiti in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro.

Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate espresso in una recente circolare, in risposta a quesiti formulati dal Coordinamento nazionale del CAF e da altri operatori del settore in materia di applicabilità dell’IRPEF.

Viene chiarito che, nell’ipotesi di esecuzione di un nuovo intervento di recupero su una stessa abitazione (ad esempio nel 2014) già oggetto di altri lavori di ristrutturazione, proseguiti per diversi periodi d’imposta (ad esempio dal 2008 al 2013), il beneficio è riconosciuto in via autonoma anche per i nuovi lavori, con un ulteriore limite massimo di spesa di 96.000 euro, a condizione che siano riscontrabili tutti i seguenti elementi:

  • osservanza, ove richiesto, degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia (denuncia di inizio attività, collaudo dell’opera o dichiarazione di fine lavori). In pratica, la presenza di titoli abilitativi diversi da quelli a suo tempo richiesti per l’esecuzione dei precedenti lavori permette di considerare il nuovo intervento “autonomamente detraibile”;
  • nuova ristrutturazione non consistente “nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati”;
  • esecuzione dei lavori in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono stati eseguiti i precedenti interventi. Sul punto, precisa l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di “interventi autonomi, effettuati nel medesimo anno, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile” (pari, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, a 96.000 euro per unità immobiliare).

Inoltre viene precisato che nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa. Ulteriore puntualizzazione riguarda la “detenzione materiale e diretta” dell’abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l’erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi.

Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, nei successivi periodi d’imposta conceda l’immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l’erede riprenda la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi.

Infine l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di decesso del contribuente, le rate residue della detrazione per l’acquisto dei mobili, non ancora utilizzata in tutto o in parte, non si trasferiscono agli eredi per i restanti periodi d’imposta, perchè non previsto dalla relativa disciplina.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Sede territoriale di riferimento.

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