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Attività di mera pulizia delle spiagge con solo raggruppamento rifiuti: non necessaria l’iscrizione all’Albo Gestori

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7, per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

Il Comitato ha chiarito che l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambe le fasi, la prima di pulizia e la seconda di trasporto per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all’Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Nei casi, invece, in cui si svolge unicamente la seconda fase, è richiesta l’iscrizione all’Albo nella pertinente categoria 1: “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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