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Cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0, con altre misure agevolative

Il MEF ha fornito risposta alla specifica interrogazione con la quale si chiedeva di fare chiarezza in merito alla possibilità di cumulare le agevolazioni fiscali per PMI e Start-up.

In particolare, nella risposta all’interrogazione parlamentare è stato chiarito che in merito alla cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in:

  • ricerca e sviluppo
  • transizione ecologica
  • innovazione tecnologica 4.0

con altre misure di agevolazione, la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) prevede che la base di calcolo del credito d’imposta è «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili» e che «il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».

Pertanto, il credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio per il 2020, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme che disciplinano le altre misure non dispongano diversamente.

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