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Ambiente – Sottoprodotti: dal 2 marzo 2017 è in vigore il nuovo regolamento

Le difficoltà in cui si imbattono le aziende è quella di comprendere nella realtà quando hanno a che fare con sottoprodotti (e quindi utilizzarli secondo le norme previste per ogni residuo) e non con rifiuti in presenza delle condizioni generali previste dalla normativa.

Informiamo che il 2 marzo 2017 è entrato in vigore il nuovo regolamento sui sottoprodotti che disciplina la materia tenendo conto la specifica disciplina all’interno del decreto legislativo 152/2006 e tenendo conto di alcuni articoli relativi alle disposizioni in materia di biomasse combustibili relative, tra le altre esistenti, anche alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione.

Le biomasse, con il nuovo regolamento, hanno una possibilità in più di essere considerate come sottoprodotti con la possibilità, in alcuni casi, di accedere agli incentivi economici previsti dalla normativa vigente.

Il nuovo regolamento dispone che le Camere di Commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

Con riferimento alle iscrizioni alle Camere di Commercio le stesse, da notizie avute, non hanno avuto modo di istituire l’elenco e stiamo provvedendo ad ottenere i necessari chiarimenti.

Per agevolare le aziende interessate per ogni valutazione dei casi specifici,tenendo conto della nuova normativa anche organizzando contatti con gli Enti competenti, è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento dove è altresì disponibile ogni documentazione al riguardo.

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