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Autorizzazione paesaggistica: al via la semplificazione

Addio all’autorizzazione paesaggistica per le opere interne anche con modifica della destinazione d’uso, per gli interventi di miglioramento energetico, sismico o destinati all’eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori) che non alterano l’aspetto degli edifici.

Niente nullaosta anche per tende o insegne a corredo dei negozi, opere da realizzare nel sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul tetto e ancora sostituzione di cancelli e recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per manifestazioni ed eventi che non superino i 120 giorni.

Con la pubblicazione in Gazzetta del nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche arriva finalmente a traguardo l’obiettivo di liberalizzare (assoggettandoli solo alla richiesta di titolo edilizio, Cila o Scia, quando serve) tutta una serie di piccoli interventi di nessun impatto per il paesaggio e che invece erano sottoposti a defatiganti procedure. Dal 6 aprile – giorno in cui le nuove misure entreranno in vigore – tutta un’altra serie di interventi «di lieve entità» viene invece assoggettata a un nullaosta paesaggistico semplificato, da rilasciare nel termine «tassativo» di 60 giorni.

In tutto si tratta di 31 interventi completamente liberalizzati e di 42 tipologie di opere promosse a un regime di autorizzazione rapida, per i quali insieme alla corsia preferenziale vengono anche previsti un modello di richiesta standard e una scheda di relazione paesaggistica semplificata (a cura di un tecnico abilitato), unico modello da presentare a corredo dell’istanza.

Tra i principali interventi sottoposti al regime semplificato figurano anche le opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (entro un tetto massimo di 100 mc), gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell’edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell’elenco anche opere a servizio di capannoni (tettoie, collegamenti, strutture di stoccaggio) o dehors di bar e ristoranti.

Le istanze andranno presentate agli sportelli unici per l’edilizia (Sue) o delle attività produttive (Suap) e saranno gli enti stessi a dover avvertire chi presenta la domanda nei casi in cui si accorgano che l’intervento ricade invece nel regime libero o in quello ordinario. Gli uffici potranno chiedere solo una volta integrazioni documentali con sospensione del termine. Le Sovrintendenze avranno 20 giorni (dalla richiesta di Sue o Suap) per dare l’ok o rifiutarlo. Poi scatta il silenzio assenso «e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione». L’intero procedimento deve concludersi in 60 giorni, contro i 105 della procedura ordinaria.

Oltre agli «interventi di lieve entità» il regime semplificato riguarderà anche le domande di rinnovo per le autorizzazioni scadute da non più di un anno. Anche queste avranno un’efficacia di cinque anni, con possibilità di chiudere i lavori cominciati in tempo entro l’anno successivo alla scadenza.

Il decreto si occupa poi anche dei casi in cui l’autorizzazione paesaggistica si accompagni alla richiesta di un titolo edilizio (Cila, Scia o permesso di costruire) oppure al caso in cui il nullaosta paesistico riguardi un intervento su un bene tutelato . In questi casi si presenterà una domanda unica e la risposta della Pa dovrà esaurire tutti i procedimenti in una sola volta. In caso di “trasgressioni” (ad esempio interventi di lieve entità eseguiti senza autorizzazione, neppure semplificata) la remissione in pristino sarà l’ultima ratio. Prima bisognerà valutare la possibilità di interventi correttivi capaci di guadagnarsi l’autorizzazione.

Il nuovo regolamento si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario. I territori a statuto speciale avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie ispirate ai principi del decreto. Le norme sugli interventi liberi si applicano comunque da subito «in tutto il territorio nazionale».

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