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Appalti pubblici: la SOA dopo la cessione di ramo d’azienda

Con un’importante sentenza l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sul delicato tema delle cessioni di ramo di azienda, chiarendo che può essere confermato il possesso dei requisiti speciali di qualificazione in capo alla cedente senza soluzione di continuità dell’attestazione SOA di quest’ultima.

In questo modo, l’Adunanza Plenaria che ritiene indispensabile la verifica in concreto ed ex post della entità dei beni e rapporti trasferiti con il negozio traslativo; ciò al fine di accertare se trattasi di un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda o non piuttosto di un trasferimento di singoli cespiti o di parti dell’azienda che, ancorché qualificati come ramo aziendale, sono privi di autonomia funzionale nel contesto dell’impresa e comunque non significativi.

Ne discende che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione dell’impresa cedente, occorrendo procedere – su richiesta o in sede di verifica periodica – a una valutazione in concreto dell’atto di cessione e dei requisiti di qualificazione rimasti.

A tale proposito, è corretto ritenere che, in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, compete alla SOA accertare in concreto quali requisiti sono stati trasferiti.

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