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Gare, cartellino rosso anche per reati giudicati in 1° grado: l’elenco nelle nuove linee guida Anac

Via dalle gare gli imprenditori condannati, anche solo in primo grado, per una serie di reati societari e tributari, fallimentari, urbanistici e contro la pubblica amministrazione.

La novità più rilevante della versione definitiva delle linee guida sui gravi illeciti professionali, che le stazioni appaltanti devono valutare ai fini dell’esclusione delle imprese dalle gare, è la definizione precisa dei reati che possono portare all’esclusione anche se non accertati in via definitiva con una sentenza della Cassazione.

Una bussola per le stazioni appaltanti che servirà anche a ridimensionare i rischi di comportamenti disomogenei o arbitrari degli enti pubblici.

Il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con l’ultima versione delle linee guida, l’Autorità ha circoscritto la rilevanza dei provvedimenti di applicazione delle penali, ritenendo ostativi quelli che, singolarmente o cumulativamente, raggiungono un importo pari all’1% dell’importo del contratto. Una scelta che allinea le linee guida al le previsioni del codice dove viene attribuita rilevanza alla gravità dell’illecito.

Le linee guida poi chiariscono che le stazioni appaltanti devono segnalare all’Anac i gravi illeciti di cui vengono a conoscenza, ricordando che la mancata segnalazione può portare all’applicazione di sanzioni fino a 50mila euro. Alle imprese tocca invece autodenunciarsi, segnalando nel Dgue tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell’Anac. Anche in questo caso il rischio è l’applicazione di multe salate. Anche le Soa sono chiamate a valutare l’affidabilità dei comportamenti delle imprese in fase di attestazione e giudicano (come devono fare anche le stazioni appaltanti in contraddittorio con l’impresa) anche l’attendibilità delle misure di self cleaning eventualmente messe in campo dalle società per rimettersi in carreggiata.

Quanto alla durata dell’interdizione alle gare, l’impresa dovrà rimanere in panchina per cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria oppure per un periodo pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell’interdizione sarà invece pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, in assenza di una sentenza penale di condanna.

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