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Prevenzione incendi: pubblicate le nuove norme tecniche

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, relative a 34 delle 80 attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.

Le nuove norme, in vigore a partire dal 18 novembre 2015, si riferiscono ad attività industriali e produttive quali, tra le altre:

  • officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio;
  • depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m;
  • stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti;
  • cementifici con oltre 25 addetti.

Si evidenzia che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme gli edifici destinati ad uso civile; gli ospedali/case di riposo; le strutture alberghiere/ricettive; le scuole, nonché i contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi (cosiddetti “diesel tank”) e i gruppi elettrogeni.

Alle suddette attività, pertanto, continuano ad applicarsi le relative norme tecniche in vigore.

Le nuove norme tecniche comunque non sostituiscono le norme tecniche di prevenzione incendi vigenti per le singole attività: il progettista ha infatti facoltà di scegliere tra le due tipologie di riferimenti normativi.

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento di attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nei casi in cui tali misure non siano compatibili, le nuove norme si applicano all’intera attività.

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