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SOA: possibile la deroga all’architetto in OG2

Nella qualificazione in OG2 (relativa ad interventi su beni immobili sottoposti a tutela) sussiste ancora la possibilità di conservare l’incarico di direttore tecnico per quei soggetti che, indipendentemente dal titolo posseduto, erano già stati nominati quando era ancora vigente l’Albo Nazionale Costruttori (ossia ante 2000).

La stessa possibilità sussiste per i direttori tecnici di imprese qualificate nella categoria OS25, concernente gli interventi su beni archeologici.

E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato con recente sentenza, che è intervenuta a tutela di un’impresa cui era stato negato il rilascio dell’attestazione SOA nelle categorie OG2 e OS25, per la mancanza di un direttore tecnico provvisto degli idonei titoli previsti dal Regolamento sui contratti pubblici.

In particolare, “a valle” di tale decisione, anche le imprese operanti nelle suddette categorie potranno beneficiare di tale deroga, laddove ricorrano le seguenti condizioni di idoneità tecnica:

  1. svolgimento della funzione di direttore tecnico alla data del 1° marzo 2000 (data di entra in vigore del sistema SOA);
  2. mantenimento incarico presso la stessa impresa.

Per ogni chiarimento ed approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento.

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