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Le ultime novità in tema di rinuncia ai crediti da parte dei soci

Con la pubblicazione del relativo decreto legislativo, il legislatore, nell’introdurre nuove misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, riforma il regime IRES delle rinunce ai crediti da parte dei soci.

In particolare, viene sostituito interamente l’art. 88 comma 4 del TUIR e viene introdotto il nuovo comma 4-bis, a mezzo del quale viene stabilito che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.

Il nuovo regime qualifica, quindi, come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio.

A decorrere dal 2016, viene modificato, grazie al c.d. “decreto internazionalizzazione”, il trattamento fiscale delle rinunce ai crediti vantati nei confronti della società, da parte dei soci.

In particolare:

  • viene modificato l’art. 88 comma 4 del TUIR, stabilendo che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale;
  • si modificano gli articoli 94 comma 6 e 101 comma 7 del TUIR, stabilendo che, in capo al socio, l’ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”. Tale valore dovrà essere certificato dal socio; in mancanza, lo stesso è assunto pari a zero, con l’effetto che l’intera rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva imponibile.

Medesima disciplina viene introdotta nel caso in cui un soggetto converta il proprio credito verso una società in quota di partecipazione al capitale della stessa, divenendone socio.

Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.

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