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Agevolazione “prima casa” – Interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate

Non si decade dai benefici cosiddetti “prima casa” se, in caso di vendita entro 5 anni dalla data dell’acquisto, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale (entro un anno), anche su terreno già di sua proprietà.

Questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto in una recente Risoluzione Ministeriale, che, adeguandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, rivede la propria posizione in materia di cause di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, accogliendo un’interpretazione estensiva della relativa disciplina.

La norma consente di evitare la decadenza nell’ipotesi in cui, entro un anno dalla vendita, venga acquistata o costruita (mediante contratto di appalto) una nuova abitazione, da destinare a “prima casa”.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che per conservare tale agevolazione “è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato “non di lusso”, da destinare ad abitazione principale”. In merito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per godere di tali benefici è “sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e che sia ultimata la copertura.

Sul punto, numerose sono le controversie pendenti davanti alla giurisdizione tributaria, poiché i contribuenti sostengono che non si decade dai suddetti benefici anche nella diversa ipotesi di edificazione della “nuova prima casa” su di un terreno di cui il contribuente risulti già proprietario (a prescindere dal momento in cui tale area è stata acquistata).

Tale tesi è stata prima accolta dalla Corte di Cassazione ed ora dall’Agenzia delle Entrate, che invitando, tra l’altro, i singoli Uffici ad adeguarsi a suddetti principi ed abbandonare gli eventuali contenziosi che basano la pretesa tributaria unicamente su tali motivazioni.

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