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Tachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese: chiarimenti dal MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha diramato alcune indicazioni per una corretta interpretazione delle disposizioni sui corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale.

Viene precisato che le imprese, se possono adeguatamente dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione, informazione e controllo, non saranno ritenute direttamente responsabili anche ai sensi dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.

Il possesso dell’attestato di partecipazione (che ha valenza quinquennale) ai corsi di formazione (che hanno durata di 8 ore) organizzati in conformità alle previsioni del decreto dirigenziale dello scorso dicembre, così come delle istruzioni scritte e controfirmate dall’autista, può costituire elemento sufficiente a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo e quindi l’esatto adempimento della prescrizione stabilita dal Codice della strada.

La Nota puntualizza cheche le imprese di trasporto o, nel caso del conto proprio, le imprese/datori di lavoro degli addetti con funzioni di autista su veicoli per i quali la normativa richiede l’utilizzo del cronotachigrafo, al fine di verificare il corretto rispetto dei tempi di guida e risposo, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti i corsi di formazione dai soggetti abilitati.

La mancata frequentazione del corso  non è assolutamente sanzionata.

La Nota precisa che i corsi di formazione sono destinati ai conducenti che prestano il loro servizio a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi, i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo. La partecipazione ai corsi si riferisce, naturalmente, anche per coloro che non sono legati all’impresa da un vincolo di subordinazione (titolari di imprese monoveicolari, soci, associati in partecipazione, collaboratori familiari ed altri).

Per quanto riguarda le istruzioni operative che devono, oltre alla formazione, essere garantite agli autisti, seppur resta nella facoltà delle imprese di fornirle anche verbalmente, la Nota ribadisce l’opportunità che siano fornite per iscritto su un documento, redatto in forma libera (che avrà validità annuale) controfirmato anche dal conducente, nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi in materia di tempi di guida e riposo, corretto uso del cronotachigrafo ed altro. In questo modo, in caso di accertamenti o contestazioni da parte degli organi di controllo (ispettorato del lavoro, polizia stradale) sarà più semplice dimostrare l’adempimento degli obblighi normativi.

In ogni caso è raccomandabile tenere a bordo del veicolo il documento riportante le istruzioni nonché, qualora ne siano in possesso, l’attestato di partecipazione al corso.

Relativamente ai controlli che le imprese devono periodicamente effettuare ai sensi della normativa comunitaria, la Nota precisa che ogni 90 giorni, in occasione dello “scarico dati” dal tachigrafo, le imprese dovranno effettuare una verifica approfondita dell’attività del conducente durante quell’arco temporale e redigere poi un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che sarà conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione. Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche.

Da ultima la Nota ministeriale interviene a precisare che non sono ritenuti conformi alle prescrizioni del decreto direttoriale i corsi cui avessero partecipato i conducenti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e non potrà essere riconosciuta validità quinquennale agli attestati di partecipazione rilasciati.

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