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Edilizia privata, anche per l’agibilità basta la dichiarazione del tecnico (SCIA)

Con l’intesa tra Stato, Regioni ed enti locali, raggiunta nella conferenza unificata dello scorso 4 maggio sulla modulistica “unica” e standardizzata per le attività edilizie, va in archivio il certificato di agibilità e al suo posto arriva la segnalazione certificata per l’agibilità.

Finora era necessario aspettare il rilascio da parte del Comune di un attestato sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, previste dalle normative in vigore per i diversi settori, e sulla conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato agli uffici tecnici. D’ora in avanti tutto questo sarà oggetto di un’autodichiarazione di un professionista, che in tutti gli 8mila Comuni d’Italia dovrebbe essere compilata utilizzando lo stesso modulo e fornendo le stesse informazioni.

La segnalazione certificata di agibilità continua ad essere necessaria per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità.

La segnalazione può riguardare anche l’agibilità parziale di edifici singoli, o parti di una costruzione funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché ricorrano le condizioni per i singoli casi specificate nel Testo Unico dell’Edilizia.

Il termine per la presentazione è lo stesso entro il quale in precedenza occorreva presentare la richiesta del certificato: 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Sgarrare può costare una multa da 77 a 464 euro.

La segnalazione deve essere presentata dal soggetto al quale è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica.

In ogni caso serve sempre l’aiuto di un professionista. Bisogna rivolgersi all’ingegnere, al geometra o all’architetto che ha diretto i lavori, o che viene appositamente incaricato, per l’asseverazione della sussistenza delle condizioni di agibilità dell’immobile.

Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Serve anche una dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico previsti dalle normative di settore.

Non è però più necessario allegare la richiesta di accatastamento dell’edificio, ma è sufficiente indicare gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

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