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Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”

Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime sanzionatorio collegato alla mancata o erronea applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto “reverse charge”), in vigore dal 1° gennaio 2016, che interessa anche le operazioni eseguite nel settore edile.

In particolare, una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito applicativo delle nuove sanzioni, differenziato a seconda del tipo di violazione commessa:

  • omessa applicazione del “reverse charge” e non assolvimento dell’IVA. In caso di omissione, da parte del cessionario/committente, degli “adempimenti connessi all’inversione contabile” (mancata integrazione della fattura e conseguente omesso assolvimento dell’imposta), si applica una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro. Quest’ultima viene aumentata nella misura compresa tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, nell’ipotesi in cui la medesima operazione non è stata correttamente contabilizzata;
  • erronea applicazione del “reverse charge” con assolvimento dell’IVA. Nell’ipotesi in cui l’IVA è stata comunque assolta, ma il meccanismo di inversione contabile è stato applicato in modo errato, la sanzione è dovuta nella misura compresa tra 250 euro e 10.000 euro.

In particolare, sono state disciplinate due diverse fattispecie, che prevedono l’applicazione della citata sanzione:

  • nei confronti del cessionario/committente, qualora il cedente/prestatore ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, operandone comunque il versamento (operazione soggetta a reverse);
  • nei confronti del cedente prestatore, qualora il cessionario/committente assolve in ogni caso l’imposta, applicando erroneamente il meccanismo dell’inversione contabile (operazione non soggetta a reverse).

Inoltre, viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale, dal 90% al 180% dell’imposta, quando l’errore (applicazione del reverse invece dell’IVA ordinaria e viceversa), è determinato da intenti fraudolenti;

  • errori nel “reverse charge” per operazioni esenti, non imponibili, escluse. Si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente applica (per errore) l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad IVA ovvero inesistenti. In tal caso, viene stabilito che, in fase di accertamento, dalla contabilità IVA del cessionario/committente devono essere eliminati sia il debito (IVA versata) che il credito (IVA detratta) erroneamente registrati, neutralizzando, in tal modo, gli effetti dell’errore. Tuttavia, è salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) attraverso la nota di variazione, ovvero la richiesta di rimborso.

Si ricorda che le nuove sanzioni si applicano dal 1° gennaio 2016, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.

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