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Codice Appalti-Correttivo, decreto in vigore dal 20 maggio: le principali novità per imprese, PA e professionisti

Il decreto correttivo del codice appalti è arrivato al traguardo finale. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale tutte le modifiche al Codice diventano operative dal 20 maggio.

Di seguito una breve rassegna sulle principali novità per imprese, PA e professionisti.

Massimo ribasso fino a due milioni

Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per arrivare fino alla soglia massima, però, andranno rispettate precise condizioni: appalto assegnato con con «procedura ordinaria» e sulla base di un progetto esecutivo. Le PA potranno poi decidere anche di mettere in campo l’esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso dovranno avvalersi del «metodo antiturbativa», sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuare le proposte da eliminare.

Subappalto non decide più la Pa

Le regole saranno fisse per tutte le gare: chi vincerà l’appalto non potrà subaffidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l’importo, interviene l’obbligo di indicare con l’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L’obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-specialistiche.

Salvi per 12 mesi i vecchi definitivi

Si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Inoltre, tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara sarà di 12 mesi: la finestra per gli appalti integrati si chiuderà il 20 maggio del 2018.

Attestato SOA più facile per i costruttori

In tema di qualificazione il correttivo prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo lancia una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l’esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all’interno dell’impresa.

Compensi solo con i parametri per i progettisti

Le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Inoltre, le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.

Autostrade, niente deroghe sull’in house

Sul fronte dell’in house, la percentuale di lavori che andranno mandati in gara nell’ambito della concessione resta ferma al 20 per cento. Sul fronte delle concessioni scadute, ci sarà un anno in più per portare a termine gli eventuali affidamenti in house. Inoltre, arriva una soluzione normativa che consentirà di assegnare le concessioni di alcune autostrade in house, grazie alla formula del controllo analogo. Potranno accedere a questo meccanismo le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni.

Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione

L’albo Anac dei commissari di gara sarà su base nazionale. Anche per gli appalti all’offerta più vantaggiosa «meno complessi» o di importo inferiore al milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l’Anac potrà selezionare gli esperti anche all’interno della stazione appaltante stessa.

Addio potere di raccomandazione, niente autonomia per l’Anac

Niente poteri in più per l’Anac sulla definizione del proprio assetto interno. Via dal codice invece il potere di raccomandazione vincolante ossia la misura che autorizzava l’Anac a intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime, pena la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro. La misura dovrebbe, però, essere recuperata con un emendamento alla manovrina all’esame della Camera.

Rating di impresa volontario e premiante

Per renderne più semplice l’applicazione il rating di impresa non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti

Sale a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie.

Meno trasparenza sotto 40mila euro

Relativamente ad appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro, fascia di importo in cui sono attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle Pa, viene archiviata la proposta di chiedere almeno due preventivi prima di assegnare gli incarichi. Inoltre viene cancellato l’obbligo di motivare la scelta dell’affidamento diretto.

Partenariati con contributo pubblico al 49%

Il correttivo dice sì all’innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati.

Giro di vite sugli arbitrati

Il correttivo impone di applicare a tutti i nuovi arbitrati le regole più stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata dopo l’entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti sono stati banditi prima.

Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti

Arriva una correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio. In questo modo vengono alleggeriti i requisiti di qualificazione, sul modello di quanto viene fatto per le imprese. Tra i paletti da rispettare, viene inserita anche la comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano i database dell’Autorità anticorruzione.

Varianti senza silenzio-assenso

Viene cancellata la norma che imponeva all’Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Gli uffici dell’Anac, infatti, sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, «perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Eliminato, dunque, ogni vincolo per i tempi di risposta.

Appalti urgenti, niente pagamenti senza verifiche

La verifica dei requisiti, nel caso dei lavori effettuati in caso di estrema urgenza, è comunque essenziale per procedere al pagamento. Nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza, qualora vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari possono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal codice. L’amministrazione aggiudicatrice dovrà dare conto, nel primo atto successivo all’effettuazione delle verifiche, della sussistenza dei requisiti. Quindi, per il saldo la verifica andrà materialmente effettuata. In caso di assenza dei requisiti, si procederà al recesso.

Anticipazione prezzo meno favorevole

Con il correttivo viene confermato l’istituto dell’anticipazione del prezzo, che andrà pagata all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione «maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori». La grande novità della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell’importo da versare. Andrà parametrato al valore dell’aggiudicazione e non più al valore stimato dell’appalto. Il suo importo, quindi, con la revisione del codice sarà a conti fatti più basso.

Certificati di pagamento entro 45 giorni dal Sal

Anche il codice appalti, con un nuovo articolo, interviene sul tema del saldo degli arretrati della PA. Arriva così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori (Sal). Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento.

General contractor oltre 100 milioni

Il general contractor resta nell’impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione ancora più limitato che in passato. Le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore alla somma di 100 milioni di euro. Quindi, con questa modalità potranno essere affidate solo le grandi opere. Correzione rilevante anche sull’albo dei collaudatori, tenuto dal Mit, che sarà l’unica strada per partecipare agli appalti affidati tramite contraente generale con il ruolo di collaudatore o direttore lavori. Nel decreto che regola l’albo andranno definiti anche «specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità» dei professionisti che accedono agli elenchi.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al ribasso d’asta. Il codice, nello stesso passaggio, interviene anche sui prezzari regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all’aggiornamento.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

 

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