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Cassazione: decadenza dai benefici “prima casa” – No alle sanzioni

Esclusione dalle sanzioni in caso di decadenza dai benefici “prima casa” ai fini dell’imposta di Registro, nell’ipotesi di acquisto, prima del 2014 (anno di entrata in vigore del nuovo criterio catastale), di un’abitazione di lusso secondo i criteri della previgente normativa.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza in materia di applicabilità dei benefici fiscali “prima casa”, ai fini dell’imposta di Registro.

La Cassazione ha escluso l’applicabilità della sanzione, proprio in considerazione dell’intervenuta modifica normativa che ha cancellato l’oggetto della falsa dichiarazione resa a suo tempo dal contribuente, relativa ai requisiti “non di lusso” dell’abitazione.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata commessa in passato, l’applicabilità della sanzione, ove non ancora versata, deve essere valutata tenendo conto del regime fiscale ad oggi in vigore, con la conseguenza che il comportamento che avrebbe dato luogo alla sanzione non appare più rilevante, poiché riferito a «parametri normativi non più vigenti» (ossia i requisiti “non di lusso”, ora sostituiti dal criterio catastale).

Il principio espresso dalla Cassazione può essere invocato anche ai fini IVA, nell’ipotesi di acquisto di abitazioni “di lusso” da imprese di costruzioni, effettuato prima del 31 dicembre 2014, in presenza di verifiche fiscali volte ad accertare la decadenza dai benefici “prima casa”.

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