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Sismabonus e Ecobonus – Chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulle modalità di cessione del credito d’imposta da “Sismabonus” ed “Ecobonus” per i lavori condominiali.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

  • la cessione del credito è possibile nei confronti, oltre che dei fornitori che hanno eseguito i lavori, anche nei confronti di altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti privati (con esclusione di banche ed intermediari finanziari);
  • la cessione del credito è possibile anche da parte dei i soggetti IRES e che i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni;
  • il credito d’imposta cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori ovvero, anche successivamente, sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condòmino nel singolo periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori;
  • i condòmini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione;
  • l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dalla vigente normativa (decreto ministeriale) l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  • a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria: la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla  detrazione in capo al condòmino (effettivo sostenimento delle spese), comporta il recupero del relativo importo nei suoi confronti, l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario comporta il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti.

Per ogni chiarimento ed esigenze operative è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

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