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Proroga super iper ammortamenti Legge di bilancio 2018

La Legge di stabilità 2018 prevede la proroga di un anno per il maxi e per l’iper ammortamento ma con percentuali diverse.

In particolare: le imprese potranno godere del maxi ammortamento al 30% (anziché al 40%) in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018.

Le imprese potranno godere dell’iper ammortamento in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31.12.2018 (anziché 31.12.2017).

Sono esclusi:

  • i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
  • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente versione del maxi ammortamento).

Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019.

Tali soggetti potranno avvalersi della maggiorazione del 150% prevista dall’art. 1, comma 10 della Legge 232/2016 con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo.

Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.

Con riferimento all’iper ammortamento viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell’agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d’imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso. Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle quote residue dell’iper ammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019.

Le imprese potranno godere dell’iper ammortamento in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31.12.2018 (anziché 31.12.2017).

Tali soggetti potranno avvalersi della maggiorazione del 150% prevista dall’art. 1, comma 10 della Legge 232/2016 con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo.

Qualora l’ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l’acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.

Con riferimento all’iper ammortamento viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell’agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d’imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso.

Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle quote residue dell’iper ammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

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