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INAIL – Riduzione dei premi e contributi per il 2018

L’INAIL ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione della percentuale di riduzione dei premi e contributi che, è stata fissata, con apposito decreto interministeriale in misura pari al 15,81%, per il periodo di competenza 2018.

Per il suddetto anno, la riduzione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio, da versare con l’autoliquidazione nel 2019, a condizione però che nel frattempo non sia intervenuta la revisione delle tariffe.

La riduzione riguarda tutti i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo e  la percentuale del 15,81% si applica a tutte le tipologie di premi e contributi secondo criteri differenziati, che tengono conto se le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, ossia con data inizio precedente al 3 gennaio 2016, oppure da meno di un biennio, ossia con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, si evidenzia che la riduzione in parola è applicabile se è stata presentata e accettata apposita istanza dall’Inail per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività, che consente peraltro di cumulare entrambi i benefici.

Per ogni necessità e supporto nei rapporti con l’INAIL, ci si può rivolgere agli uffici delle sedi Territoriali di riferimento.

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