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Enea: definite le procedure per i controlli a campione in tema di Ecobonus

I controlli a campione, che l’Enea effettuerà per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso all’Ecobonus in caso di interventi di riqualificazione energetica, saranno sia documentali che sul posto. Maggior attenzione per gli interventi che hanno diritto a una aliquota di detrazione più alta, alle istanze che comportano spese più elevate e a quelle che presentano maggiori criticità.

È quanto stabilito dal MISE con un apposito Decreto che definisce le procedure e modalità per l’esecuzione, da parte dell’Enea, dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per fruire dell’Ecobonus per le spese per interventi di efficienza energetica.

L’avvio della procedura di controllo dovrà essere comunicata al beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, tramite raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati.

Tali soggetti, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dovranno trasmettere, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo enea@cert.enea.it in formato PDF, se non già trasmessa, la documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, se è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.

L’Enea, ricevuta la documentazione procederà alla verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, della sussistenza e permanenza dei requisiti per accedere alla detrazione, ed entro 90 giorni, comunicherà l’esito al beneficiario.

L’Enea potrà, inoltre, effettuare sopralluoghi su una parte degli interventi del campione selezionato (il 3%). Anche l’avvio di tale verifica sarà comunicato al beneficiario, nelle stesse modalità sopra indicate, ma con un preavviso minimo di 15 giorni.

Il sopralluogo si svolgerà alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione o dell’amministratore per conto del condominio e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.

Tale controllo potrà essere rinviato per una sola volta e comunque andrà eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.

Va precisato che nell’ambito di queste operazioni, i tecnici Enea potranno acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed effettuare rilievi fotografici. Terminato il controllo i tecnici redigeranno un verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni dei firmatari della relazione di fine lavori, del beneficiario della detrazione o dell’amministratore del condominio, rilasciandone copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, o l’amministratore di condominio, dovesse rifiutare di sottoscrivere il verbale, ne sarà dato atto nel verbale stesso.

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