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Registro nazionale degli aiuti di Stato – Operatività

Operativo presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il Registro, composto da una parte accessibile a tutti e da una parte riservata alle autorità e ai soggetti che gestiscono gli aiuti, è stato istituito principalmente per ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina europea degli aiuti di Stato, ma fornisce un utile ausilio informativo anche in una prospettiva meramente nazionale. Esso consente infatti di avere una visione completa dell’utilizzo delle risorse pubbliche per la concessione di aiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti (amministrazioni centrali, Regioni, enti locali ecc.).

Informazioni del Registro nazionale aiuti

1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni, individuate al comma 2 della circolare, relative alle seguenti tipologie di aiuti:

  1. gli aiuti di Stato notificati alla Commissione Europea a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  2. gli aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  3. gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
  4. gli aiuti de minimis SIEG;
  5. gli aiuti SIEG.

2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma 1, il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’Autorità responsabile;
  2. dati identificativi del regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc , con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell’aiuto e all’obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 16;
  3. dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 2;
  4. dati identificativi del soggetto beneficiario dell’aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
  5. dati identificativi del progetto o dell’attività per il quale è concesso l’aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell’attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all’ubicazione del progetto, all’elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
  6. dati identificativi dell’aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell’aiuto, alla data di concessione, all’ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.

Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un’apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese

disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità di cui all’articolo 6.

Visura aiuti de minimis

Per le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis e degli aiuti de minimis SIEG, i Soggetti concedenti hanno l’obbligo di avvalersi della specifica procedura informatica prevista dal Registro nazionale degli aiuti (Visura aiuti de minimis).

Questa Visura identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi al soggetto beneficiario, a livello di impresa unica come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese e ove presenti dal Soggetto concedente, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso (sulla nozione di impresa unica ai sensi del regolamento sugli aiuti de minimis).

Per ogni informazione e per la disponibilità della circolare sulle procedure da seguire è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di appartenenza.

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