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Contratti a termine-Nuova disciplina : indicazioni Ministero del Lavoro

I contratti a termine, come noto, sono stati oggetto di una nuova disciplina decorrente dal 14 luglio 2018 (nostre notizie dell’11 settembre 2018 dal titolo “Contratti e termine: breve promemoria sulle novità” e notizia del 24 settembre 2018 dal titolo “Lavoro stagionale: non si applicano le nuove norme sui contratti a termine”).

Fornite, di recente, dal Ministero del Lavoro, prime indicazioni interpretative in merito alle novità introdotte dalla nuova normativa.

Le indicazioni riguardano sia il contratto a termine che il contratto di somministrazione a termine.

CONTRATTO A TERMINE

Il Ministero del Lavoro ricorda che la durata massima del contratto a termine passa da 36 mesi a 24 mesi ma successivamente ai 12 mesi la continuazione del contratto è subordinata alla presenza di determinate causali. Ai fini di stabilire se si superano i 12 mesi si deve tenere conto della durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi sia la durata di quello che si intende prorogare (la c.d. causale è infatti sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi).

Rimane in vigore la precedente normativa per la quale raggiunto il limite di durata del contratto a tempo determinato, le parti possono stipulare un ulteriore contratto della durata di 12 mesi presso le sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con indicazione della causale.

Per i rinnovi dei contratti è sempre richiesta la causale. Il Ministero ricorda la riduzione del numero massimo delle proroghe che non possono essere superiori a 4 (entro i limiti di durata massima del contratto ed a prescindere dal numero dei contratti) con esclusione dei contratti instaurati per lo svolgimento di attività stagionali.

Una azienda può utilizzare lavoratori a tempo determinato in misura massima al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dello stesso anno.

E’ rimasta in vigore la normativa precedente che prevede che possono essere continuati ad essere applicati i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale che prevedono una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo di 24 mesi o percentuali diverse rispetto all’utilizzo di lavoratori a tempo determinato in misura massima del 20% dei dipendenti a tempo determinato.

A decorrere dal 14 luglio 2018 il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (1,24%) è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto anche in somministrazione. La maggiorazione dello 0,5% non si applica nei casi di proroghe dei contratti.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

La nuova disciplina estende al rapporto tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato con la sola eccezione delle pause tra un contratto ed il successivo, dei limiti quantitativi al numero dei contratti e del diritto di precedenza.

Nessuna limitazione è invece prevista per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore e pertanto tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori, senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti.

Il rispetto dei limiti di 24 mesi (o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva) entro cui è possibile fare ricorso ad uno o più contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria.

Le condizioni (causali) da apporre in caso di contratti superiori ai 12 mesi si applicano solo con riferimento all’utilizzatore e pertanto nei casi di contratti di durata di durata superiore ai 12 mesi e dei relativi rinnovi, ai fini della causale, il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà indicare una motivazione riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo: sulla base di questa norma, i contratti a termine a scopo di somministrazione svolti presso utilizzatori differenti non si cumulano ai fini del raggiungimento della soglia di 12 mesi da cui decorre l’obbligo della causale; inoltre il passaggio da un utilizzatore all’altro non è considerato come un rinnovo e quindi, non comporta l’indicazione della causale.

Fermo restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine, entro la percentuale complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore, fermo restando le diverse previsioni dei contratti collettivi. Rimangono esclusi dai predetti limiti quantitativi i lavoratori somministrati a termine che appartengono alle categorie di disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e lavoratori svantaggiati ai sensi della vigente normativa.

PERIODO TRANSITORIO

Il Ministero del Lavoro ricorda che l’applicazione delle nuove disposizioni è riferita ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (14 luglio 2018) ed alle proroghe e rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.

Terminato il periodo transitorio, dalla data del 1° novembre 2018, trovano applicazione tutte le nuove disposizioni. Il periodo transitorio citato trova applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

All’interno dei principi sopra esposti, gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione delle aziende per  chiarimenti ed assistenze per ogni necessità operativa e casi specifici, tenendo anche presente che con la eventuale stipulazione di contratti di prossimità, con l’assistenza di Confindustria, possono essere introdotte specifiche ulteriori deroghe alla normativa sui contratti a termine.

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