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Anticorruzione – Pubblicata in Gazzetta la legge

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la “Legge Anticorruzione”, che presenta alcune novità di interesse per le imprese.

Innanzitutto viene ampliato il novero dei reati che, ove commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale, comportano l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la PA.

Tra essi, vengono inclusi ex novo

  • il peculato (ma non anche il cd “peculato d’uso”);
  • la corruzione in atti giudiziari;
  • il traffico di influenze illecite.

Importanti novità sono poi stabilite in materia di prescrizione del reato, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2020.

Viene previsto che “per il reato permanente o continuato” (cioè per i reati ripetuti più volte oppure diversi ma riconducibili “a un medesimo disegno criminoso“), la prescrizione partirà “dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione, ossia dall’ultimo reato commesso.

Inoltre, la prescrizione viene sospesa a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, o dal decreto di condanna, e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto.

Viene introdotta una sorta di “stabilizzazione” delle pene accessorie per i reati di stampo corruttivo (quali il peculato, la concussione, la corruzione ed il traffico di influenze illecite).

In particolare, la sospensione condizionale della pena principale, ove lo stabilisca il giudice, potrà non estendersi alle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la PA.

La riabilitazione dalla pena principale non produrrà più, in automatico, effetti sulle pene accessorie, ivi compresa l’incapacità perpetua a contrattare con la pubblica amministrazione. La pena accessoria, infatti, potrà essere dichiarata estinta soltanto decorso un termine non inferiore a 7 anni dalla riabilitazione per la pena principale, e sempre che sia accertata l’effettiva e costante buona condotta del reo.

In caso di condanne superiori a 2 anni di reclusione per alcuni specifici reati – fra cui peculato, concussione, corruzione e traffico di influenze illecite – viene introdotto ex novo il divieto in perpetuo a contrattare con la Pubblica Amministrazione(c.d. “Daspo a vita per i corrotti”). Naturalmente, tale pena accessoria perpetua, così come anche la pena principale, diventerà effettiva nel momento in cui la sentenza di condanna sarà esecutiva, ossia quando avrà assunto carattere definitivo.

Laddove la condanna non sia superiore a 2 anni di reclusione o qualora ricorra l’attenuante relativa alla particolare tenuità dei fatti contestati viene inflitta l’incapacità temporanea a contrattare con la Pubblica Amministrazione, elevandone il limite temporale, rispetto a quanto finora previsto, che viene portato da un minimo di 5 anni sino ad un massimo di 7. Laddove, però, ricorra l’attenuante relativa alla collaborazione del reo, la durata non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5 anni.

Viene riformulato il reato di traffico di influenze illecite. In particolare, nella fattispecie viene assorbita la condotta del millantato credito.

Inoltre, le sanzioni vengono inasprite e portate da un minimo di 1 anno a un massimo di 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni).

La pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la PA viene inserita nel novero delle misure cautelari di tipo interdittivo, ossia nell’ambito di quei provvedimenti che, per esigenze cautelari, dispongono l’applicazione provvisoria di pene in costanza di accertamento del delitto.

Per alcuni delitti di stampo corruttivo (quali il peculato, la concussione, la corruzione ed il traffico di influenze illecite) viene superato il precedente automatismo riguardante i benefici sulle pene accessorie, connessi al patteggiamento.

Viene estesa la possibilità della c.d. “confisca senza condanna” anche ai casi riguardanti i beni costituenti il profitto o il prezzo della commissione di taluni reati contro la PA (tra i quali, peculato, concussione e corruzione).

Vengono introdotte misure di inasprimento delle sanzioni interdittive che operano nel caso di commissione dell’illecito amministrativo dipendente da reato da parte della persona giuridica in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e corruzione.

Anzitutto, viene estesa la durata delle sanzioni interdittive.

Ora, con le nuove norme, la durata di tali sanzioni viene differenziata in base al soggetto che compia materialmente l’illecito, ed è portata:

  • da un minimo di 4 a un massimo di 7 anni, se il delitto è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  • da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4, se il delitto è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all’ipotesi precedente.

Al contempo, tale durata può essere ridotta (per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), nell’ipotesi in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato per:

  • evitare ulteriori conseguenze del reato;
  • assicurare le prove dell’illecito e individuarne i responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
  • eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle misure cautelari viene previsto che il giudice non possa determinarne la durata in misura superiore a un anno e che, anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non possa superare 1 anno e 4 mesi.

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