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Gare, con l’avvalimento saltano tutti i limiti al subappalto

Nell’ambito dell’avvalimento è del tutto legittimo che all’impresa ausiliaria sia affidata una quota preponderante delle prestazioni oggetto dell’appalto e anche di quelle principali, cosicché al concorrente aggiudicatario residui la sola direzione e coordinamento di tali prestazioni.

Ciò non è in alcun modo in contrasto con la previsione del Codice degli appalti, secondo cui il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa aggiudicataria mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Questa disposizione va infatti interpretata nel senso che l’unico soggetto responsabile sotto il profilo giuridico dell’esecuzione del contratto rimane l’impresa aggiudicataria, con la conseguenza che dal punto di vista formale le prestazioni svolte dall’impresa ausiliaria sono riconducibili all’organizzazione complessiva che l’impresa aggiudicataria ha inteso darsi per adempiere agli obblighi contrattualmente assunti.

La medesima previsione sancisce la possibilità che l’impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati. Pertanto l’unico limite al subappalto che opera nell’ambito dell’avvalimento è rappresentato dalla misura dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria, nel senso che le prestazioni possono essere eseguite dall’impresa ausiliaria in misura non eccedente i requisiti dalla stessa posseduti.

Questa conclusione è coerente con la finalità tipica dell’avvalimento che è quella di utilizzare le capacità dell’impresa ausiliaria nei limiti della qualificazione dalla stessa posseduta. La conseguenza di questa impostazione è che il subappalto che trae origine da un rapporto di avvalimento non è soggetto al limite quantitativo del cosiddetto “ordinario”.

D’altronde è diverso anche il regime di responsabilità che caratterizza le due tipologie di subappalto. Nel subappalto ordinario l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’ente appaltante è l’appaltatore, mentre il subappaltatore ha rapporti ed è responsabile solo nei confronti dell’appaltatore.

Nell’ambito dell’avvalimento è invece prevista una responsabilità solidale nei confronti dell’ente appaltante dell’impresa aggiudicataria e dell’impresa ausiliaria/subappaltatrice relativamente alle prestazioni eseguite da quest’ultima.

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