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Reati Tributari: pene inasprite, soglie di punibilità ridotte, introdotta la responsabilità amministrativa della società e la confisca per sproporzione per alcuni delitti tributari

Il Decreto fiscale 124/2019, collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti novità in materia penale tributaria, mettendo mano ad alcuni reati di particolare importanza.

Inasprite le pene per alcuni reati tributari, ridotte le soglie di punibilità e introdotta la responsabilità amministrativa della società e la confisca per sproporzione per alcuni delitti tributari.

Sarà possibile evitare i reati di dichiarazioni fraudolenta regolarizzando le violazioni ma prima che inizi qualunque controllo.

Sono queste in estrema sintesi le novità al regime penale tributario introdotte dal decreto legge 124/2019 convertito con modificazioni nella legge 157/2019.

I punti chiave della nuova normativa, trattati dagli esperti del Sole 24 ore, della Guardia di Finanza (GdF) e dell’Agenzia delle Entrate durante l’appuntamento Telefisco 2020 si possono così riassumere:

  • pene inasprite per alcuni reati tributari con particolare riferimento alla nuova previsione che sanziona con la reclusione da 4 a 8 anni di reclusione la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
  • soglie di punibilità oltre le quali scatta il reato abbassate;
  • introduzione della responsabilità amministrativa delle società (prevista dal Decreto legislativo 231/2000) anche a seguito di commissione di reati tributari;
  • sequestro preventivo e confisca “allargata” o per sproporzione se la società è coinvolta nel reato;
  • esclusione dalla punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta tramite ravvedimento precedente ad eventuali accertamenti.

Particolare attenzione è stata prestata all’introduzione della confisca per sproporzione che consente di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Interessante il chiarimento fornito dal Comando generale della GdF secondo cui, la verifica della sproporzione (tra attività economiche e patrimoniali possedute e quanto dichiarato), deve essere eseguita con riferimento al legale rappresentante e non alla società amministrata.

Ulteriore aspetto significativo riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2 e 3 del decreto legislativo 74/2000).

In particolare, è stata messa in risalto la modifica normativa che ha comportato la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento (già previsto per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione) anche ai reati in questione (art. 13 del decreto legislativo 74/2000 come modificato dall’art. 39, comma 1 D.L. 124/2019).

Viene dunque esclusa la punibilità del soggetto che abbia commesso i delitti di dichiarazione fraudolenta nel caso in cui:

  • effettui il pagamento dell’intero debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi (cd. ravvedimento operoso);
  • la regolarizzazione avvenga prima che il soggetto colpevole abbia avuto conoscenza di accertamenti o controlli amministrativi o procedimenti penali a suo carico.

L’importanza della modifica normativa è anche dovuta all’inversione di tendenza che l’Agenzia delle Entrate e la GdF hanno dovuto effettuare (come è stato confermato dagli esperti anche durante l’evento Telefisco) rispetto all’interpretazione fino ad ora adottata che escludeva che al reato di dichiarazione fraudolenta potesse applicarsi l’istituto del ravvedimento (Circolare 180/1998).

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