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Infortunio sul lavoro e COVID19 – Chiarimenti INAIL

L’INAIL, con specifica recente circolare, ha esteso, ai casi di Covid-19 che si verifichino sul luogo di lavoro, l’applicazione della normativa e delle procedure già previste per gli infortuni sul lavoro in genere.

Tale circostanza ha creato, in attesa di specifici chiarimenti, una serie di dubbi interpretativi, connessi, in particolare, al potenziale addebito nei confronti del datore di lavoro delle responsabilità civili e penali per le infezioni di origine professionale.

Lo stesso INAIL è nuovamente intervenuto in merito e, con nota esplicativa, ha espressamente confermato, come già anticipato alle Aziende Associate nei vari quesiti sinora posti, che l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è direttamente collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, infatti, potrà potenzialmente rispondere, penalmente e civilmente, delle infezioni di origine professionale, così come di ogni infortunio sul lavoro, esclusivamente nel caso in cui venga accertata, in via definitiva, la propria responsabilità per dolo o per colpa.

I presupposti per l’erogazione di un indennizzo a carico dell’Inail in favore dei lavoratori, a seguito di infortunio sul lavoro, sono del tutto indipendenti da quelli necessari per l’ipotetico riconoscimento di responsabilità, civili e penali del datore di lavoro per il medesimo infortunio. Le imprese, infatti, a prescindere dalla casistica in esame, sono sempre tenute al rispetto integrale delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché, nel caso del Covid-19, delle previsioni dei Protocolli anticontagio condivisi dalle Parti Sociali e delle specifiche previsioni normative in materia.

Qualsivoglia responsabilità, pertanto, dovrà essere rigorosamente accertata attraverso la chiara prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente differenti ed indipendenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail in favore del lavoratore infortunato.

La mera erogazione dell’indennità temporanea o di altra natura da parte dell’INAIL ed a seguito di infortunio in favore del lavoratore, non ha alcuna valenza a titolo probatorio in sede giudiziaria, penale e civile. Viene, infatti, confermato il principio della presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Medesimo discorso vale in sede civile. Il riconoscimento dell’infortunio, infatti, non rileva ai fini della responsabilità civile del datore di lavoro, poiché risulta sempre necessario l’accertamento della colpa in via definitiva all’origine dell’infortunio stesso.

I datori di lavoro, pertanto, a riprova del comportamento rispondente al quadro normativo, ed anche ai fini dell’esonero di responsabilità dirette, dovranno attentamente ottemperare alle previsioni normative in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la prevenzione di qualsivoglia infortunio sul lavoro, adottare le previsioni dei Documenti di Valutazione dei Rischi e, nel caso del COVID-19, dei Protocolli Anticontagio e delle disposizioni specifiche in costante evoluzione.

Le sedi Territoriali di riferimento, restano a disposizione per ogni chiarimento e supporto.

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