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Emergenza Covid 19: Ordinanza 21 settembre del Ministero della Salute

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una nuova ordinanza del ministero della salute recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

Ai fini di limitare la diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Per i territori della Francia diversi da quelli summenzionati restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 (cfr. documento Ance dell’8 settembre dal titolo “Covid-19 – DPCM 7 settembre 2020”).

Alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:

  1. Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
  2. Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

L’ordinanza produce effetti dal 22 settembre, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

Per qualsiasi necessità è possibile fare riferimento agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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