Ultime notizie
Home / News tematiche / Lavoro, relazioni industriali e welfare / Decontribuzione SUD – Riduzione contributi 30% – Aziende Aree Svantaggiate (Mezzogiorno) – Indicazioni operative INPS

Decontribuzione SUD – Riduzione contributi 30% – Aziende Aree Svantaggiate (Mezzogiorno) – Indicazioni operative INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della cosiddetta “decontribuzione SUD”, ossia la riduzione della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro.

La circolare istituisce degli specifici codici da utilizzare nella denuncia individuale relativa ai flussi UNIEMENS a partire da quella relativa ad ottobre 2020.

Di seguito, una sintesi della misura, con riserva di fornire, con successive comunicazioni, ulteriori eventuali informazioni ed approfondimenti.

DECONTRIBUZIONE SUD – 30%

A CHI SI RIVOLGE

Beneficiari sono i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che hanno in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’ambito territoriale dell’incentivo è collegato alla sede di lavoro che deve trovarsi in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.

A QUANTO AMMONTA

La misura dell’incentivo è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

DURATA DELL’INCENTIVO

L’incentivo si applica per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

La misura, previa apposita autorizzazione dell’Unione Europea, potrà essere estesa fino al 2026 nella misura del 30% (per poi scendere al 20% nel 2027 e al 10% nel 2029).

REQUISITI

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, avendo natura di beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Rapporto pari opportunità: prorogato dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024 il termine ultimo per la presentazione del rapporto biennale

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga dal 30 aprile 2024 al 15 luglio …