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Aiuti concessi nel periodo Covid-19 con il Temporary Framework – Chiarimenti Interpretazione restrittiva con la Circolare del Dipartimento delle Politiche comunitarie

Con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, meglio conosciuto come Temporary framework (Tf), la soglia massima di sostegno di 800.000 euro va riferita al “gruppo” e non alla singola impresa.

Tale precisazione è contenuta in una nota pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche comunitarie, datata 18/06/20 ma pubblicata solo recentemente, che riguarda gran parte delle misure di sostegno che in questi mesi le imprese (ed in minor misura i professionisti) hanno fruito per effetto dei vari “decreti Covid”.

La nota ha come oggetto il regime-quadro per le misure di aiuto che le Regioni, le Province autonome le Camere di Commercio ed altri enti territoriali possono concedere ai sensi degli articoli da 53 a 64 del DL n. 34/2020, e quindi non riguarda direttamente gli aiuti statali.

Tuttavia, alcune considerazioni sembrano assumere portata generale.

È il caso di quanto precisato al paragrafo 6 («soglie, costi ammissibili e cumulo») in cui viene evidenziato che la Commissione europea ha precisato che la nozione di «impresa» richiamata nel Tf è la nozione generalmente applicata in tema di concorrenza, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Alla nozione di impresa, quindi, va sostituito il concetto di «unità economica» (punto 11 della Comunicazione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, par. 1, del Trattato) che può ricomprendere diverse entità giuridiche.

Il documento della Presidenza del Consiglio, alla nota (10) fa proprio riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 del TF, precisando che «se si è in presenza di diverse entità legali che fanno tutte parte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato “impresa” ai fini della soglia massima di 800.000 euro».

Questo chiarimento risolve, purtroppo in senso negativo, quanto sollevato da Assonime con circolare n. 12/2020 e rende molto più attuale per i gruppi che non hanno ragionato in questo modo fin da questa estate, l’applicazione del comma 5 dell’articolo 42-bis inserito in sede di conversione nel decreto Agosto.

Si tratta della disposizione che permette di versare entro il 30 novembre, senza sanzioni ed interessi, quella parte del saldo Irap 2019 e/o dell’acconto 2020 che non è stata versata in violazione del limite degli 800.000 euro di aiuti complessivi, comprendendo in tale massimale tutti gli aiuti della misura 3.1 del Ff, tra cui il credito d’imposta locazioni, il contributo a fondo perduto, alcuni sgravi contributivi e così via.

Nelle istruzioni al quadro RS del modello Redditi 2020 (rigo RS402) è riportato cosa si intende per «impresa unica» ai fini degli aiuti «de minimi» ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, nozione che potrebbe a nostro avviso essere utile anche al caso di specie.

La nota del Dipartimento per le Politiche europee precisa che gli aiuti di cui al “regime-quadro” per gli Enti locali possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” o da quelli di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni presenti in detti regolamenti che governano il cumulo, le quali prevalgono sul TF. In particolare, una impresa (o, meglio, una unità economica) può beneficiare di un aiuto “de minimis” fino a 200.000 euro e, in aggiunta, potrà beneficiare di una sovvenzione diretta ai sensi dell’articolo 54 del “regime-quadro” (misura 3.1) fino ad un massimo di 800.000 euro, per un totale complessivo di 1.000.000 di euro «quando gli aiuti non incidono sugli stessi costi ammissibili ovvero quando i costi ammissibili non sono individuati».

Ricordiamo che il limite complessivo degli 800.000 euro (da considerarsi al lordo di qualsiasi imposta od onere) scende a 120.000 euro nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro nel settore della produzione agricola.

Nel caso di un’impresa attiva in più settori, con massimali diversi, occorre garantire, con una separazione contabile, il rispetto del limite settoriale e, comunque, il rispetto dell’importo massimo complessivo degli 800.000 euro.

Con la recente comunicazione 2020/C 340 I/01 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 ottobre scorso) il TF è stato prorogato sino al 30 giugno 2021, aggiungendo peraltro una nuova misura (3.12) dedicata agli aiuti sotto forma di sostegno (con il limite di 3 milioni di euro) a costi fissi non coperti dalle imprese per le quali la pandemia ha comportato la sospensione o la riduzione dell’attività commerciale. Per gli aiuti 3.1 la soglia massima è stata mantenuta a 800.000 euro.

Per maggiori informazioni contatta l’articolazione territoriale di riferimento.

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