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Edilizia e rateizzazioni Casse Edili – Chiarimenti CNCE su più rateizzazioni in essere

La CNCE, con recente comunicazione, fornisce alcune precisazioni in merito al vigente accordo in materia di rateizzazioni.

La CNCE chiarisce che, qualora un’impresa, nel rispetto degli intervalli temporali previsti, proceda a richiedere una nuova e ulteriore rateizzazione alla medesima Cassa, quest’ultima dovrà accertare che non sussistano eventuali altre rateizzazioni presso altre Casse non onorate dall’impresa.

A tal fine la Cassa potrà procedere alla verifica in BNI.

L’impresa, pertanto, all’atto della sottoscrizione della rateizzazione, dovrà dichiarare e autocertificare l’esistenza di altre rateizzazioni in essere presso altre Casse, specificandone il valore economico. La Cassa potrebbe sempre riservarsi la facoltà di fare gli accertamenti del caso anche mediante BNI.

Relativamente al punto dell’accordo relativo ai debiti delle imprese inattive o sospese, la CNCE ha chiarito che lo stesso è riferito a tutte quelle imprese che, esclusi i casi di sospensione giustificata, versano in una situazione di inattività al livello nazionale e abbiano un debito con una o più Casse.

In tali ipotesi, e solo al fine di non incorrere nella procedura forzosa, le parti sociali riconoscono la possibilità di rateizzare il debito dell’impresa in un massimo di 18 rate, anche senza le procedure e i requisiti di cui all’Accordo, prevedendo però che, in caso di eventuale ripresa dell’attività, l’impresa versi l’intera somma residuale per poter ottenere il Durc.

Le imprese che, invece, dopo una sospensione/inattività giustificata, decidano di riprendere l’attività e ottenere il Durc, potranno beneficiare esclusivamente della rateizzazione ordinaria secondo le regole del vigente accordo sulle rateizzazioni.

Per ogni problematica su quanto sopra e per le necessarie assistenze negli accordi sulle rateizzazioni da sottoscrivere, le aziende interessate possono rivolgersi alle sedi Territoriali di riferimento.

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