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Le Perdite realizzate nel 2020 dalle società di capitali diventano congelabili fino al 2025

In occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021, il Legislatore è intervenuto attraverso l’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021 per sanare il vuoto che si sarebbe creato a partire dal 1° gennaio 2021.

a seguito dell’articolo 6 del DL 23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020) che prevedeva una deroga temporanea alle imposizioni previste dal Codice civile per il caso in cui le perdite dell’esercizio fossero superiori a un terzo del capitale sociale.

Va precisato che la forma della riscrittura dell’articolo 6 del DL 23/2020, avvenuta ad opera dell’articolo 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021, che per le perdite superiori a un terzo del capitale, ma che non lo riducono al di sotto del minimo legale, rimanda alla disciplina transitoria del primo comma, mentre per le perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale non lo fa, specificando nuovamente i rimandi normativi, può prestare il fianco a una ipotesi di lettura autonoma del disposto normativo, grazie alla quale si potrebbe ipotizzare una sostituzione a regime dei nuovi termini, che da annuali diventerebbero quinquennali.

La nuova disposizione, che interessa tutte le società di capitali, ha per oggetto le perdite d’esercizio emerse in tutto l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, e inizia disapplicando, per lo stesso periodo contabile, gli obblighi previsti dal Codice civile per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, confermando la precedente versione della norma. https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13717-il-trattamento-delle-perdite-d-esercizio-nelle-srl.html.

La vera novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, riguarda il quando gestire tali perdite emerse e congelate nel 2020: è stabilito che, nel caso in cui le perdite di di esercizio superino un terzo del capitale ma nei limiti nel minimo legale previsto, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo (come da normativa prevista dal Codice civile), ma il quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025.

Pertanto, qualora le perdite conseguite nell’esercizio 2020 riducano il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, può essere rinviata fino al quinto esercizio successivo, e quindi entro il termine dell’approvazione del bilancio 2025.

Tali perdite congelate, la cui gestione può essere sospesa fino al 2025, dovranno essere, però, distintamente indicate in Nota integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

La norma non dice nulla nel caso di società non obbligate alla redazione della Nota integrativa (es.: le cosiddette microimprese), ma si può presumere che il prescritto valga anche per queste, purché espongano gli obblighi informativi previsti in calce allo Stato patrimoniale.

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