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Ambiente e MUD 2021: ricordiamo la scadenza del 16 giugno 2021 per la presentazione

Si ritiene opportuno ricordare che il 16 giugno 2021 (termine quest’anno differente rispetto al solito) scade il termine entro il quale le imprese interessate devono presentare il MUD 2021 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2020, usando modelli ed istruzioni di cui al DPCM 23 dicembre 2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021.

Alcune novità riguardano specifiche comunicazioni relativamente agli impianti che svolgono attività di recupero, altre i veicolo fuori uso.

Sono state inoltre modificate alcune categorie della comunicazione RAEE.

Nel modello viene mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cosiddetta semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Si ricorda che sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  7. i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Sono , inoltre, esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa.

Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.

La presentazione del MUD va effettuata solamente in modalità telematica accedendo al portale dedicato (www.mudtelematico.it che va usato anche da chi utilizza il software distribuito da Unioncamere per la spedizione del file che si genera dopo la compilazione. I diritti sono do 10 euro). La comunicazione semplificata, invece, va presentata in formato file pdf, tramite pec alla apposita casella dedicata (ed a tal fine occorre compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale “mudsemplificato.ecocerved.it”, stampare e firmare la comunicazione, pagare 15 euro e poi trasmettere il file via pec all’indirizzo comunicazionemud@pec.it). Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Se il MUD viene presentato in ritardo ed entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è notevolmente minore rispetto alla mancata presentazione.

Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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