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Definitivamente approvata la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del cosiddetto Decreto “Sostegni-bis” che introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali  dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.

La disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto – in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 – è destinata ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile  unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, rimarrà invariata la disciplina pregressa che, come noto, prevede un duplice regime normativo a seconda della data di sottoscrizione del contratto di appalto. Infatti:

  • per i contratti stipulati sotto la vigenza del Codice De Lise (d.lgs. 163/2016), opera ancora il meccanismo compensativo basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali;
  • per i contratti stipulati sotto il nuovo Codice 50/2016, è rimessa alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi.

La disciplina introdotta si applica esclusivamente ai contratti pubblici.

La compensazione si applicherà ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (il 25 luglio 2021), con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021. Per contratti in corso di esecuzione si intendono anche quelli  in cui, alla  data del 25 luglio, l’opera non risulti ancora collaudata, ancorché i lavori siano stati ultimati.

L’offerta deve essere stata presentata nel 2020 o in anni antecedenti.

Per tali contratti, infatti, il Ministero delle Infrastrutture dovrà rilevare, con uno specifico DM da adottarsi entro il prossimo 31 ottobre, le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, appunto, nel primo semestre 2021.

Le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, si applicheranno anche in deroga a quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 e dal Codice 50/2016 e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo.

Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti revisionali, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal Decreto rispetto ai prezzi vigenti al momento dell’offerta. Tali variazioni dovranno superare l’alea dell’8%, nel caso di offerte presentate nel 2020, e del 10% complessivo nel caso di offerte anteriori al 2020.

E’ importante segnalare che, in tutti i casi, ai fini del pagamento delle compensazioni, la disciplina non applica il “dimezzamento” della compensazione, come invece previsto in via ordinaria. Pertanto, alle imprese sarà riconosciuto l’intero ammontare  che supera l’alea di riferimento – qualunque essa sia – e non solo il relativo 50%.

Ai fini del riconoscimento della compensazione, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione, atteso entro il prossimo 31 ottobre.

Le imprese sono chiamate a fare grande attenzione al rispetto di tale termine, in quanto  il trascorrere dello stesso comporterà la perdita del diritto di presentare istanza ed ottenere la compensazione.

Al momento, quindi, non ci sono particolari adempimenti da porre in atto, considerato che, anche in via ordinaria, alla compensazione non si applica la disciplina sulle riserve. Ciò premesso, pur non risultando necessario iscrivere preventivamente riserva per poter presentare istanza di compensazione, nulla vieta all’impresa di valutare comunque l’opportunità di farlo, in via del tutto cautelativa.

Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento ai lavori eseguiti a partire dal secondo semestre 2021, per i quali non sussiste ancora una specifica disciplina revisionale di riferimento. In tal caso, la riserva appare quanto mai opportuna.

Altro problema, più volte segnalato dalle imprese, riguarda i contratti in corso di sottoscrizione alla data di entrata in vigore della legge, nell’ambito dei quali risulti inserita la seguente clausola “Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art.1664 comma 1 del codice civile”. Naturalmente, a tali contratti non si applica il particolare regime revisionale introdotto dalla norma in commento, che presuppone l’avvenuta esecuzione di lavori nel primo semestre 2021. Se si confermasse il trend di aumenti straordinari anche per il secondo semestre 2021, appare necessario  iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, comunicando all’amministrazione l’alterazione dei prezzi medio tempore  intervenuta, quantificando il danno.

Per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Se nel successivo decreto si confermeranno i meccanismi applicativi in uso per la presentazione dell’istanza di compensazione, si suggerisce alle imprese di attivarsi sin d’ora nel reperimento della  documentazione (fatture, dichiarazioni dei fornitori, listini, ecc…) idonea a comprovare che le oscillazioni di prezzo hanno comportato un effettivo maggiore onere per l’esecutore.

Ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

  1. il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
  2. ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
  3. somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potrà provvedere alle compensazioni  chiedendo di accedere allo specifico  Fondo revisionale, istituito, anche su pressione dell’ANCE,  nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 100 milioni di euro.

A tale riguardo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sarà adottato un DM per definire le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse medesime.

Per completezza informativa, si segnala che nella norma approvata in via definitiva, anche grazie all’azione di ANCE, è scomparso ogni riferimento all’ipotesi – contemplata nelle prime bozze – in cui l’impresa, essendo in ritardo sul cronoprogramma dei lavori, per ottenere la compensazione avrebbe dovuto fornire apposita garanzia fideiussoria.

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