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Superbonus, le risposte dell’Agenzia su condominio minimo, limiti di spesa e interventi collegati

Ammessi al Superbonus gli interventi “collegati” a quelli agevolati con il Superbonus se c’è l’attestazione del tecnico che rileva il collegamento con la realizzazione degli interventi principali. Se gli interventi condominiali riguardano un condominio minimo le fatture vanno intestate al condòmino che effettua i relativi adempimenti. In caso di pluralità di interventi, il limite di spesa agevolato deriva dalla somma dei limiti di spesa riferiti ai singoli interventi, facendo attenzione a quei lavori per cui la norma indica solo il limite di detrazione.

Con recente risposta l’Agenzia delle Entrate affronta alcune questioni legate all’utilizzo del Superbonus, fornendo ulteriori precisazioni.

In caso di condominio minimo, quando non è richiesta la nomina di un amministratore e il condominio non ha il codice fiscale, le spese agevolate con il Superbonus possono essere fatturate al condòmino (o ai condòmini) che ha (o hanno) effettuato i relativi adempimenti.  La detrazione spetta anche al condòmino che non è intestatario della fattura purché abbia sostenuto le spese e dal documento di spesa risultino il suo nominativo e la percentuale di sua spettanza.

Nella risposta in commento viene, inoltre ricordato, che il limite di spesa agevolato con il Superbonus, nel caso di pluralità di interventi, deriva dalla somma dei limiti di spesa riferiti a ciascun intervento. A tal riguardo viene nuovamente precisato che per gli interventi di efficienza energetica “trainati” dall’isolamento termico dell’involucro o dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la normativa prevede dei limiti massimi di detrazione e non già di spesa.  In questi casi, quindi, per desumere i massimali di spesa è sufficiente rapportare la  detrazione massima riconosciuta all’aliquota di detrazione, espressa in termini assoluti (nel caso del 110% è 1.1)

La risposta affronta anche il tema degli interventi “collegati” ovvero di quegli interventi che non sono espressamente ammessi a fruire del Superbonus ma che vi rientrano, in quanto strettamente connessi alla realizzazione dei primi, nel caso di specie, l’installazione delle grate. Sul punto l’Agenzia ribadisce che il collegamento con i lavori agevolati deve essere attestato da un tecnico abilitato. Laddove così fosse, anche per tali spese è riconosciuta la detrazione massima del 110%.In caso contrario, il contribuente dovrà valutare le eventuali possibilità di accedere a bonus alternativi.

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