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Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche – Obbligo di pubblicazione entro il 1 gennaio 2022

Come noto, la legge per il “mercato e la concorrenza” (124/2017) stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno occorre pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nell’esercizio della propria attività, nel corso dell’anno precedente. Con un emendamento approvato dall’aula nel corso dell’iter della conversione in legge del Decreto 52/21 per “la graduale ripresa delle attività economiche”, il suddetto termine è stato prorogato al 1° gennaio 2022.

Per le Imprese che depositano il bilancio d’esercizio al Registro Imprese, si adempie:

  • con pubblicazione nella Nota Integrativa al bilancio dei dati inerenti gli aiuti pubblici ricevuti (liquidati) nell’esercizio da uno dei soggetti di seguito indicati e di valore uguale o maggiore di 10.000 euro, specificando: Ente erogatore, somma erogata, motivo della erogazione, riferimento alla L. 124/2017,

oppure

  • dichiarando in Nota Integrativa che gli aiuti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e di valore uguale o maggiore di 10.000 euro sono già inseriti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) aggiornato dalle stesse PP.AA. eroganti.

In caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

I soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono: società di capitali (SpA, srl, Sapa); società di persone (snc, sas); ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza; società cooperative, comprese le cooperative sociali. I gruppi di imprese sono tenuti a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati sia al gruppo complessivo sia alle singole imprese del gruppo.

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 1° gennaio 2022, sono quelli erogati da: Stato; Regioni; Province; Comuni; Comunità montane e relativi consorzi o associazioni; Istituzioni Universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di Commercio; Enti pubblici non economici; Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale; ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

L’obbligo di pubblicazione è previsto per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico: sussidi; sovvenzioni; contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse); vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse. Sono esclusi anche i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese.

La quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicati solo gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell’anno precedente. Ad esempio, in caso di sostegno concesso, ma non erogato, l’importo non deve essere conteggiato né pubblicato. In caso di impiego di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, occorre quantificare il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione e codice fiscale del soggetto erogante; somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

In caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancata pubblicazione e mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

Unindustria Calabria informa che, per le imprese associate obbligate alla pubblicazione che non abbiano un proprio sito internet, è stata predisposta una sezione apposita su questo stesso sito internet.

Per chiedere la pubblicazione contattare gli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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