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Superbonus fino al 2025 per i condomìni, villette entro il 2022 ma con il 30% dei lavori conclusi nella prima metà dell’anno

Spetterà fino alla fine del 2023 il superbonus del 110% (con una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) per i lavori effettuati dai condomìni sulle parti comuni condominiali e per quelli effettuati dai condòmini sui propri appartamenti.

Per le villette, invece, la proroga del superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2022 è condizionata all’effettuazione di lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro il 30 giugno 2022.

Sono queste le principali novità contenute nella versione definitiva della legge di Bilancio 2022 in materia di superbonus.

Condomìni e proprietari unici

In particolare, il superbonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% per il 2024 e 65% per il 2025), nei seguenti casi:

  • per «gli interventi effettuati dai condomìni» sulle parti comuni condominiali;
  • per gli interventi effettuati dal cosiddetto «unico proprietario» (edificio da due a quattro unità);
  • per quelli «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) effettuati dalle «persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’«unico proprietario» (come, a titolo esemplificativo, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);
  • per le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps);
  • per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia.

Villette

Nelle unifamiliari, invece, il superbonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento).

Si dovrebbe fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, in sintonia con il calcolo del Sal del 30% necessario per effettuare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

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