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Codice dei contratti: le novità introdotte dalla legge europea 2019-20

In vigore dal 1° febbraio, la legge europea 2019-2020 introduce importanti modifiche al Codice dei contratti in tema di pagamenti, subappalto e requisiti generali, dando seguito a quanto richiesto dalla procedura d’infrazione Ue del 2018. Di seguito, una sintesi dei suoi principali contenuti.

In tema di requisiti generali:

  • viene abrogata la previsione che disponeva l’esclusione dell’operatore economico per carenze dei requisiti del subappaltatore;
  • ci sarà una riformulazione della disciplina delle gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, con la previsione di un apposito decreto del Ministero Economia e Finanze e un importo minimo di rilevanza pari a 35.000 euro.

Relativamente al subappalto:

  • viene abrogato il divieto di affidare il subappalto ad altro concorrente della medesima gara;
  • viene abrogato l’obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori nei casi previsti;
  • viene soppresso l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando o nell’avviso di gara, per gli appalti “sotto-soglia”, modalità e tempistiche di verifica dei requisiti generali, da esercitare prima della stipula del contratto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali.

Con riferimento alle concessioni, oltre al venir meno dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, viene consentito all’affidatario di sostituire il subappaltatore, laddove in esecuzione si verifichi la sussistenza di un motivo di esclusione a carico di quest’ultimo.

Per quanto concerne i pagamenti:

  1. Viene data la possibilità all’esecutore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del SAL;
  2. in ogni caso resta l’obbligo per il direttore dei lavori di accertare senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adottare lo stato di avanzamento dei lavori SAL, salvo l’ipotesi di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell’esecutore;
  3. Adottato il SAL, il DL ha l’obbligo di trasmetterlo immediatamente al RUP, il quale emette contestualmente o, comunque, non oltre sette giorni dalla data dell’adozione del SAL, il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori;
  4. Il RUP invia poi il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione del SAL, salvo diverso termine concordato, comunque non superiore a 60 giorni;
  5. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori;
  6. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP dovrà essere annotato nel registro di contabilità.

Le novità sopra descritte si applicano  alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non risultino ancora inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

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