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Unifamiliari, superbonus prorogato a dicembre solo se a giugno è stato concluso il 30% dell’intervento

Per gli interventi effettuati su unifamiliari il Superbonus spetta sino al 31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 è stato concluso almeno il 30% dell’intervento complessivo. In caso contrario resta fermo il termine del 30 giugno 2022. Ciò vale anche nel caso in cui i lavori comportino la demolizione e ricostruzione. Resta fermo che la percentuale limite del 30% dei lavori va commisurata all’intervento nel suo complesso e non solo ai lavori agevolati al 110%.

Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus sono stati forniti dal Ministero Economia e Finanza (MEF).

Tra quest’ultimi:

  • l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato sito sul lastrico solare condominiale o anche l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sullo stesso lastrico per l’alimentazione dell’impianto già installato si configura come intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla singola unità. Pertanto, l’intervento rientra tra quelli agevolati con il Bonus “Ristrutturazione” e consente al condomino che sostiene le spese di ristrutturazione di beneficiare anche del cosiddetto Bonus mobili per gli acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di intervento;
  • il cosiddetto “bonus verde” (detrazione IRPEF del 36% delle spese per le “sistemazioni a verde” sostenute entro il 31 dicembre 2024) consente di detrarre l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso e le opere necessarie alla sua realizzazione. Si tratta di interventi ex novo o di radicale rinnovamento dell’esistente, rispetto ai quali, come chiarito dal MEF sono escluse le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle stesse aree verdi;
  • i lavori relativi al Superbonus costituiscono manutenzione straordinaria e possono essere autorizzati con l’approvazione in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico.
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