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DL 21/2022 – Disposizioni in materia di lavoro ed ammortizzatori sociali aggiuntivi per aziende

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 21/2022, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, in vigore dal 22 marzo 2022.

Si illustrano di seguito le disposizioni in materia di lavoro di interesse per le imprese.

Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per  lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi delle vigenti norme del TUIR.

La norma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l’ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.” Viene confermata la cumulabilità tra il nuovo bonus di 200 euro in buoni benzina e la franchigia generale di non imponibilità di beni ceduti e servizi prestati a titolo gratuito per un valore non superiore a 258 euro nel periodo di imposta e perciò è opportuno che detti valori siano monitorati separatamente in busta paga.

Articolo 11 – Disposizioni in materia di integrazione salariale

Per fronteggiare nell’anno 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, possono richiedere, in deroga alla normativa vigente, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Anche le aziende tutelate dal FIS e dai fondi di solidarietà bilaterale con forza mediamente non superiore a 15 dipendenti appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione e delle attività ricreative e cinematografiche che hanno saturato i limiti di fruizione previsti, potranno contare su ulteriori otto settimane entro il 2022.

Le aziende appartenenti alla siderurgia, al legno, alla ceramica, all’automotive ed all’agroindustria non pagheranno il contributo addizionale.

Articolo 12 – Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

E’ stato ampliato l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, introdotto dalla legge di bilancio 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato, nell’anno 2022, di lavoratori di qualsiasi età dipendenti da imprese per le quali sia attivo un “tavolo di crisi” presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE.

Nello specifico, sono state integrate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 119 della legge n. 234/2021, prevedendo l’estensione del suddetto esonero anche ai casi di assunzione di lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle predette imprese nei 6 mesi precedenti e di lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese medesime.

Per ogni necessità e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici delle sedi territoriali di riferimento.

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