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Valorizzazione edilizia: le condizioni per usufruire del bonus

L’impresa che, in sede d’acquisto del fabbricato da riqualificare, ha fruito del registro e delle ipo-catastali in misura fissa, decade dal beneficio se rivende l’immobile senza averlo ristrutturato in chiave energetica. Ne consegue, in tal caso, la decadenza dal beneficio con applicazione delle imposte in misura ordinaria nonché delle sanzioni.

È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con recente risposta, nella quale conferma la decadenza dal beneficio e l’applicazione della tassazione ordinaria dell’imposta di registro in misura proporzionale, pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato in atto, più le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, complessivamente pari a 100 euro nonché della sanzione del 30% delle imposte dovute.

Occorre precisare che la misura, attualmente non più in vigore, ha rivestito una grande importanza per la fattibilità delle operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, che altrimenti sarebbero rimaste bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d’acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all’uso consentito.

Proprio per questo l’ANCE sta agendo presso le competenti sedi al fine di ottenere una riapertura dei termini di vigenza del beneficio, quantomeno sino al 2024.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi presso i nostri uffici delle sedi Territoriali di riferimento.

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