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Superbonus: errori comunicazione cessione del credito, a pagare è il beneficiario

Se l’importo del credito ceduto non corrisponde alla detrazione realmente spettante, solo il beneficiario è tenuto a sanare l’errore, riversando le somme tramite F24, mentre il cessionario rimane responsabile in solido solo nell’ipotesi nel concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Questo il chiarimento contenuto in una recente risposta ad un’istanza di interpello avente ad oggetto un errore nell’importo del credito oggetto di cessione, derivante da interventi edilizi agevolabili con il Superbonus.

Nella Risposta in oggetto vengono fornite le indicazioni per ripristinare il corretto importo della detrazione spettante (differenza fra il maggiore importo del credito d’imposta ceduto e quello effettivo), al fine di evitare il danno per l’Erario. In particolare:

  • se il cessionario ha già effettuato la compensazione, il beneficiario deve riversare il credito in tutto o in parte indebitamente compensato mediante Modello F24, oltre agli interessi ed alla sanzione, con le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso);
  • se il cessionario non ha ancora effettuato la compensazione, possono verificarsi 2 ipotesi:
    1. se il cessionario acconsente ad annullare l’accettazione della comunicazione di cessione, si applicano le indicazioni della C.M. 33/E/2022, annullando quindi l’originaria comunicazione e provvedendo all’invio di una nuova corretta, anche mediante la remissione in bonis. Cedente e cessionario devono, poi, regolare tra di loro i rapporti di credito/debito;
    2. se il cessionario rifiuta di annullare l’accettazione della comunicazione di cessione, il cedente (beneficiario originario) deve riversare all’Erario, con Modello F24, l’importo dell’indebita detrazione ceduta al fine di “precostituire” il credito che il cessionario utilizzerà in compensazione. Se il cedente fornisce la prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del pagamento con F24, non vengono applicati gli interessi e le sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che per il pagamento della quota di credito d’imposta non spettante, nel Modello F24 deve essere indicato il codice tributo n. 6921, esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”.

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