Ultime notizie
Home / News tematiche / Lavoro, relazioni industriali e welfare / Forniture di calcestruzzo: POS non obbligatorio

Forniture di calcestruzzo: POS non obbligatorio

L’ATECAP (Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato), con recente nota, ha ribadito la non obbligatorietà del POS (piano operativo di sicurezza) per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere poiché l’attività degli addetti alla consegna del prodotto si limita alla mera fornitura, ovvero non vi è in alcun modo contatto con il terminale in gomma della pompa o la berna, il secchione e la cassala nel caso di scarico da autobetoniera.

Tutto quanto sopra è stato ribadito, come noto, dalla lettera circolare del 10 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e dalla nota che ad agosto 2020 l’INL ha inviato agli ispettori Interregionali e Territoriali del Lavoro ed al Comando dei carabinieri per la Tutela del Lavoro con la quale è stata evidenziata la già menzionata procedura per la fornitura di calcestruzzo e chiarito che nel caso delle mere forniture di calcestruzzo sia con autobetoniera che con pompa, non occorre il POS bensì i 2 modelli allegati alla circolare stessa per lo scambio di informazioni tra fornitore di calcestruzzo ed impresa esecutrice redatti in attuazione dell’art 26 del D.Lgs 81/2008.

Si è ritenuto di tornare sull’argomento perché nella pratica accade che in qualche caso venga, dagli ispettorati competenti, richiesta la redazione del POS al produttore di calcestruzzo, sulla base di alcune pronunce in punto di responsabilità penale conseguente ad infortuni sul lavoro.

La valutazione operata in tali pronunce non pare possa essere valorizzata per contrastare l’orientamento amministrativo sopra richiamato, ovvero gli indirizzi forniti dal Ministero e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle mere forniture di calcestruzzo, ciò in quanto gli infortuni che hanno originato i procedimenti penali, come evidenzia l ‘ATECAP, sono tutti antecedenti al D.Lgs. 81/2008 e all’epoca dei fatti non era stata emanata la lettera circolare del 2011, che ha disciplinato la specifica procedura alla quale impresa fornitrice e impresa esecutrice devono attenersi.

In conclusione, nell’attuale ed inequivocabile quadro della regolamentazione amministrativa di riferimento, non può essere contestata alcuna violazione di legge all’impresa fornitrice di calcestruzzo che non elabori il POS, allorché si limiti a svolgere attività di “mera fornitura” nei termini e con le modalità sopra riepilogati.

Per le aziende eventualmente interessate a contestazioni in merito, gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni supporto nei chiarimenti nei confronti degli uffici ispettivi competenti.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Rapporto pari opportunità: prorogato dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024 il termine ultimo per la presentazione del rapporto biennale

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga dal 30 aprile 2024 al 15 luglio …